Due ingressi aziendali con simboli grafici simili, accanto a documenti societari e a un computer con una banca dati di marchi.

Nome della società, ditta e marchio non sono la stessa cosa. Per capire cosa succede se due aziende hanno lo stesso nome bisogna prima stabilire quale segno coincide e quale funzione svolge. Una denominazione identifica una società; un marchio distingue prodotti o servizi; un’insegna identifica il luogo nel quale si esercita l’attività. Anche un dominio internet opera su un piano diverso.

La sola identità delle parole, quindi, non dimostra automaticamente una violazione. Per la ditta diventano centrali l’attività esercitata, il luogo e la possibilità che il pubblico confonda le imprese. In parallelo occorre verificare se il nome interferisca con un marchio anteriore.

Cosa succede se due aziende hanno lo stesso nome: la regola sulla confusione

L’articolo 2564 del Codice civile stabilisce che una ditta uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore deve essere integrata o modificata quando può creare confusione in relazione a due elementi: l’oggetto dell’impresa e il luogo nel quale essa è esercitata.

L’oggetto dell’impresa è, in termini concreti, l’attività svolta: ristorazione, consulenza informatica, costruzioni, trasporto o vendita di mobili, per esempio. Il luogo non coincide necessariamente con il solo indirizzo della sede legale: serve a capire in quale area le attività possono incontrarsi e rivolgersi allo stesso pubblico.

Il meccanismo si vede meglio attraverso due esempi costruiti sui criteri della norma. Due imprese di pulizia con una ditta identica, attive nella stessa città e rivolte alla medesima clientela, presentano elementi che possono alimentare la confusione. Se invece lo stesso nome è utilizzato da un laboratorio artigiano locale e da un’impresa che sviluppa software in un’altra area, l’identità lessicale non basta, da sola, a decidere il caso.

Non esiste dunque un’esclusiva astratta su ogni uso di un nome in qualsiasi settore e territorio. Bisogna chiedersi se clienti, fornitori o altri interlocutori possano attribuire l’attività all’impresa sbagliata oppure ritenere che tra le due realtà esista un collegamento.

Anteriorità: chi ha registrato il nome per primo non vince sempre

Per le imprese commerciali, quando ricorrono le condizioni dell’articolo 2564, l’obbligo di integrare o modificare la ditta ricade su chi l’ha iscritta nel Registro delle imprese in un momento successivo. La data di iscrizione è quindi importante, ma entra in gioco insieme alla possibilità di confusione.

Il ragionamento corretto non è: la prima iscrizione prevale automaticamente. Occorre procedere in questo ordine:

  • verificare se i segni sono uguali o abbastanza simili;
  • confrontare le attività effettivamente esercitate;
  • considerare il luogo e il pubblico raggiunto;
  • valutare se da questi elementi possa derivare confusione;
  • solo a quel punto considerare la priorità dell’iscrizione.

Una semplice differenza grafica o societaria può non essere sufficiente. Aggiungere Srl, Spa o un termine generico non elimina necessariamente la somiglianza percepita nella parte caratterizzante del nome. D’altra parte, due denominazioni identiche non producono automaticamente lo stesso rischio quando attività e ambiti operativi sono nettamente separati.

Ditta, denominazione sociale e marchio: quali diritti si stanno confrontando

Nel linguaggio comune tutte queste espressioni vengono spesso ridotte alla parola nome. Sul piano giuridico svolgono invece funzioni differenti:

  • la ditta è il nome con il quale l’imprenditore esercita l’attività;
  • la denominazione sociale identifica una società di capitali;
  • la ragione sociale identifica una società di persone;
  • il marchio distingue prodotti o servizi da quelli concorrenti;
  • l’insegna identifica il luogo nel quale viene esercitata l’attività;
  • il nome di dominio è l’indirizzo utilizzato per raggiungere una risorsa su Internet.

Questa distinzione produce conseguenze concrete. L’esistenza di una società chiamata Ferroblu Srl non dimostra, da sola, che quella società possieda un marchio registrato Ferroblu per ogni prodotto o servizio. Allo stesso modo, la presenza di un marchio Ferroblu può creare un problema separato anche quando la denominazione societaria dell’altra impresa non è identica.

La pagina istituzionale dell’UIBM dedicata ai marchi indica che possono costituire marchio, tra gli altri, parole, nomi di persone, disegni, lettere, cifre, colori, forme e suoni, purché siano idonei a distinguere prodotti o servizi e siano rappresentabili nel registro in modo chiaro e preciso. Il marchio deve inoltre avere capacità distintiva ed essere lecito.

Questo significa che il controllo sulla denominazione societaria e quello sul marchio non sono intercambiabili. Un nome può non creare confusione tra due imprese considerate per attività e luogo, ma richiedere comunque un’analisi sul piano dei prodotti o servizi contraddistinti da un marchio.

Perché una ricerca nel Registro delle imprese non basta

Registro delle imprese e registro dei marchi sono archivi diversi. Cercare una denominazione nel primo aiuta a individuare imprese già iscritte, le loro sedi e le attività dichiarate. Non certifica però che lo stesso termine sia liberamente utilizzabile come marchio.

La banca dati UIBM per la ricerca testuale consente una verifica per denominazione o descrizione. Si possono usare la ricerca esatta, gli operatori AND e OR e i caratteri jolly? e *. È uno strumento utile per un controllo preliminare, non una certificazione generale della disponibilità giuridica del nome.

Anche la disponibilità di un dominio internet non risolve la questione. Il fatto che un indirizzo possa essere registrato non stabilisce se il termine interferisca con una ditta, una denominazione, un’insegna o un marchio altrui. Al contrario, un dominio già occupato non dimostra necessariamente che il titolare possieda diritti esclusivi sul nome in ogni settore.

Lo stesso vale per l’insegna. Due società possono avere denominazioni differenti ma presentarsi al pubblico con insegne molto simili; oppure possono avere nomi societari vicini e usare marchi commerciali del tutto diversi. La valutazione deve seguire il segno effettivamente coinvolto.

Come verificare un nome prima di usarlo

Prima di adottare una denominazione conviene separare le verifiche, invece di affidarsi a una sola ricerca:

  • Definire l’uso previsto: chiarire se il termine sarà denominazione sociale, ditta, marchio, insegna, dominio o una combinazione di questi elementi.
  • Cercare nomi identici e simili: controllare non soltanto la grafia esatta, ma anche varianti fonetiche, abbreviazioni, plurali e parole aggiunte.
  • Confrontare le attività: verificare se le imprese offrono prodotti o servizi vicini e se si rivolgono allo stesso pubblico.
  • Considerare l’area operativa: sede, punti vendita e territorio raggiunto servono a valutare la possibilità concreta di sovrapposizione.
  • Controllare i marchi: una ricerca nel Registro delle imprese non sostituisce la consultazione delle banche dati dedicate.
  • Documentare le date: iscrizioni, depositi e inizio dell’uso possono assumere rilievo nella ricostruzione dell’anteriorità.

Quando esiste già un’impresa con un nome vicino, le attività si sovrappongono o compare un marchio anteriore, una ricerca autonoma non basta per determinare con certezza diritti e conseguenze. In questi casi è opportuno sottoporre denominazioni, visure, marchi e modalità d’uso a un professionista competente in proprietà industriale e diritto d’impresa.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra aziende e imprese?

L’impresa è l’attività economica organizzata esercitata dall’imprenditore. L’azienda è invece il complesso dei beni organizzati per svolgere quell’attività, come locali, attrezzature e altri elementi produttivi. Nel linguaggio corrente i due termini vengono spesso usati come sinonimi, ma tecnicamente indicano realtà differenti.

Qual è la differenza tra aziende e società?

L’azienda è il complesso organizzato dei beni impiegati nell’attività. La società è una forma organizzativa attraverso la quale può essere esercitata un’impresa. È quindi la società ad avere una denominazione o una ragione sociale; l’azienda, in senso tecnico, non è il soggetto giuridico.

Cosa succede se due aziende hanno lo stesso nome e…?

La risposta dipende dall’elemento che completa la domanda. Se operano nello stesso settore, nello stesso territorio e davanti allo stesso pubblico, il rischio di confusione aumenta. Se svolgono attività lontane e non intercettano la stessa clientela, l’identità del nome può non essere sufficiente. Resta separata la verifica di eventuali marchi.

Cosa succede se due aziende hanno lo stesso nome: si può?

Può accadere senza che esista automaticamente una violazione. La coesistenza va valutata considerando il tipo di segno, le attività, il luogo, il pubblico, l’anteriorità e gli eventuali diritti sul marchio. Quando emerge una possibilità di confusione, la ditta iscritta successivamente può dover essere integrata o modificata.

Di Oscar Pagani

Sono una blogger che ama scrivere. I miei hobby sono leggere, guardare film, visitare musei e viaggiare.